Diritto alla privacy: cos’è e come funziona

Con il termine inglese privacy si intende riservatezza, privatezza e comunque nel gergo giuridico si intende il diritto alla riservatezza della vita privata di un individuo. Diritto che non va confuso con quello al segreto e non è uguale al diritto alla protezione dei dati personali, dal momento che questi ultimi sono un corollario al diritto alla riservatezza.

La normativa italiana ed europea quindi ha da sempre tentato di rispondere alla domanda su come tutelare il diritto alla privacy. L’ultimo provvedimento in ordine di tempo ad essere stato approvato in materia di diritto privacy e che tra l’altro ha soppiantato tutti i precedenti è il Regolamento Ue 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Il Regolamento prevede misure specifiche per la protezione e la sicurezza, quindi tutti gli adempimenti da svolgere per il trattamento corretto dei dati personali. Ma soprattutto riconosce all’individuo diritti basilari che lo stesso potrà esercitare rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento. In particolare il GDPR stabilisce che il soggetto può richiedere al titolare del trattamento sia esso soggetto pubblico, azienda, associazione o persona fisica, informazioni su come vengono trattati i propri dati personali oltre che ovviamente sapere di quali dati questo è in possesso. Può chiedere dove i dati sono stati reperiti, per quali finalità vengono trattati, se esiste un processo automatizzato come la profilazione, gli estremi identificativi di chi tratta i dati e il periodo di conservazione.

Il diritto alla privacy si è da subito interfacciato in maniera molto complicata con il diritto di cronaca e la normativa ha sempre cercato di trovare il giusto compromesso tra i due diritti. A raccogliere tutte le norme sopravvenute nel corso degli anni è stato il TU 196/2003 che nello specifico per quanto riguardava diritto alla privacy e cronaca stabiliva la suddivisione dei dati trattati in quattro categorie fondamentali: dati sensibili – sono quelli che indicano la razza, la religione le convinzioni filosofiche, opinioni politiche, stato di salute e vita sessuale; dati semisensibili – informazioni che possono causare danni all’interessato come quelli relativi ai sospettati di frode o alla loro situazione finanziaria; dati comuni – relativi a informazioni di base come nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numeri di telefono etc.; dati giudiziari – informazioni riguardanti provvedimenti attinenti al casellario giudiziale (sanzioni, reati, carichi pendenti). Il giornalista comunque dovrà sempre rispettare il limite dell’essenzialità dell’informazione e quello della rilevanza stabiliti dal Codice Deontologico sulla privacy adottato nel 1998.

La rete ha aperto un mondo infinito che però sul fronte della riservatezza ha suscitato anche tanti interrogativi. L’utilizzo dei social in particolare ha evidenziando un problema di violazione dei dati personali non indifferente. Sul web i dati viaggiano a velocità incredibile: condivisioni e ri-pubblicazioni sono di fatto difficili da controllare e gestire. L’Ue ha stabilito chiaramente il diritto all’oblio ma per farlo valere occorre conoscere molto bene le nuove disposizioni. È importante conoscere i propri diritti e soprattutto farli valere e per farlo è sempre meglio ricorrere all’ausilio di professionisti del settore, onde evitare di incorrere in situazioni spiacevoli.